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Condizioni Generali del Contratto di Vendita di Pacchetto Turistico
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Condizioni generali del contratto di vendita di pacchetto turistico – Edizione 2024 

 

  1. PREMESSA, NOZIONE Dl PACCHETTO TURISTICO. Ai sensi dell'art. 34 del Codice del Turismo, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, le crociere ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

    a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico". Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 35 e 36 Cod. Tur.) il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui al succ. art. 18.

  2. AUTORIZZAZIONI. L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

  3. FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti norme generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato fino alla sua abrogazione dall'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e prevista dal Codice del Turismo (art. 32-21) e successive modificazioni.

  4. PRENOTAZIONI. La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi intermediaria. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. prima dell'inizio del viaggio.

  5. PAGAMENTI. All'atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato almeno 14 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 14 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del turista o il mancato versamento delle stesse da parte dell'agenzia intermediaria, all'organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da dover minare, da parte del venditore o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 7, e ciò anche nel caso in cui I'organizzatore abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall'organizzatore, sarà inviata al turista presso l'agenzia venditrice.

  6. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo, ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture assicurative;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti.
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per le variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica (art.3) ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

  1. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE. Qualsiasi modifica significativa da parte dell'organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all'accettazione del turista ai sensi dell'art. 41 Cod. Tur. Prima della partenza I'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. In caso di mancata accettazione il turista potrà esercitare i diritti di cui l'art. 8 e il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite I'agenzia intermediaria. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 qualora fosse egli ad annullare.

    7.1 MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE. Le modifiche richieste dal cliente prima della partenza, dopo che la prenotazione è stata confermata, non obbligano I'organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso le richieste di modifiche inerenti i nomi dei partecipanti, la sistemazione e/o il trattamento alberghiero se accettate dall'organizzatore comporteranno per il cliente l'addebito di una quota fissa di min. € 25,00 per persona a cui si aggiungono gli adeguamenti di spesa per le polizze assicurative. Le modifiche relative al cambiamento di complesso alberghiero, alla data di partenza, al porto di partenza, alla diminuzione del numero di partecipanti e/o della durata del soggiorno saranno da considerarsi recesso (totale o parziale) e renderanno pertanto applicabili le condizioni previste all'art. 8.

  1. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 7, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se I'organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate le Quote di gestione pratica, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle di seguito indicate (i giorni si intendono di calendario):

10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza;
30% della quota dl partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima della partenza;
100% della quota dopo tali termini.

Pacchetto Nave Gratis: in caso di annullamento del pacchetto la penale è sempre del 100% (sia sull’alloggio che sulla nave). Modifiche al solo biglietto già emesso, laddove possibili, sono a pagamento.
I biglietti traghetto emessi a tariffa speciale, sono modificabili a pagamento, ma non sono rimborsabili in caso di annullamento.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali verranno concordate in fase di preventivo.
Su taluni hotel e residence si applicano penali di annullamento peggiorative da quelle sopra menzionate. In questi pochi casi sarà cura di Travered informare l’agenzia all'atto della prenotazione.

  1. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

  2. SOSTITUZIONI. Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

    a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

    b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

    c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

    d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

    e) il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  3. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e I'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 1) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni loro fornite dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è sempre tenuto ad informate il venditore e organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità etc...) ed a specificare richieste relative ad eventuali servizi personalizzati.

  4. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, è stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità. L'organizzatore dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le strutture ricettive cui si riferisce il presente programma di viaggio sono munite di regolare autorizzazione all'esercizio rilasciata nel rispetto della regolamentazione vigente nello stato in cui sono ubicate.

  5. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

  6. LIMITI DEL RISARCIMENTO. ll risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non potrà in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale. In particolare la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja del 1955; la Convenzione di Berna (ClV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per danni alle persone; l'importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni alle cose e l'importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CC V.)

- RESPONSABILITA'PER DANNI ALLA PERSONA: il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 3 anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del Codice Civile;
- RESPONSABILITA' PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA: Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

  1. OBBLIGO Dl ASSISTENZA. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

  2. RECLAMI E DENUNCE. Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, I'organizzatore deve prestare al consumatore I'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

  3. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE Dl ANNULLAMENTO. Nel prezzo della Quota di gestione pratica obbligatoria sono comprese le polizze Nobis Assicurazioni S.p.a., assistenza h 24, medico/bagaglio ed annullamento All-Risk. Per la specifica delle condizioni contrattuali delle polizze in questione si consiglia di leggere la pag. 79 del catalogo o questo link https://www.travered.com/docs/Nobis-Assicurazioni-Multirischio-firmato.pdf 

  4. FONDO Dl GARANZIA. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono:

    Travered Tour Operator aderisce al fondo di garanzia " IL SALVAGENTE" - A.I.A.V.

  1. FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente il Foro ove ha sede il tour operator. Di comune accordo peraltro, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funga da presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il tour operator. Il Collegio Arbitrale deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

  2. SCIOPERI E SOSPENSIONI, AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, AVVENIMENTI BELLICI, DISORDINI CIVILI E MILITARI, SOMMOSSE, TERREMOTI, SACCHEGGI. Questi fatti costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili al vettore e all'organizzatore. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate, né tanto meno lo saranno prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero ricuperabili. COVID 19: attraverso la collaborazione con Nobis Assicurazioni s.p.a., i clienti che viaggiano con Travered usufruiscono di una speciale polizza, la quale, interviene a seguito di infezione dei partecipanti al viaggio, coprendo: l'annullamento, la diaria da ricovero, l'indennità da convalescenza e molto altro.

 ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

  1. A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto I'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: artt. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata dal servizio.

  1. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 10; art. 5 comma 1; art. 11; art. 1 7. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fatti specie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

AVVERTENZA IMPORTANTE, COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 269/98

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale nel pieno rispetto del D. Lgs. N. 196/03, per le finalità di conclusione del contratto e per l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione ai soli fornitori di servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 contattando Travered Tour Operator di Pausa Vacanza s.r.l. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Travered Tour Operator di Pausa Vacanza s.r.l.  - Via G. Prati, 2/8, - 00047 Marino (Rm) - Fraz. Santa Maria delle Mole, tel. 06 454 90 999, nella persona del suo legale rappresentante.

N.B. Orari e operativo traghetti possono subire variazioni nel corso dell'anno, prego informarsi prima della partenza ai seguenti indirizzi internet: www.corsica-ferries.it - www.moby.it

Catalogo Corsica by Travered Tour Operator 2024

  • Organizzazione tecnica

    Travered Tour Operator, marchio registrato di Pausa vacanza s.r.l.  - Via G. Prati, 2/8, - 00047 Marino (Rm) - Fraz. Santa Maria delle Mole - P. Iva: IT13641971000 - REA: RM – 1462860 - Tel. (+39) 0645490999 – [email protected]

    Garanzie per i viaggiatori

    Autorizzazione amministrativa: S.C.I.A. Regione Lazio GR377938

    • Polizza R.C. professionale. n. 1505002567/D Filo Diretto Errecì di NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

    • Fondo di Garanzia. Travered Tour operator aderisce al Fondo di Garanzia “Il Salvagente” - A.I.A.V. e soddisfa la disposizione di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 All. 1 Codice della normativa statale in tema di turismo - art. 50 e modifiche intercorse con L. 29/11/2015 nr. 11 per la organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati "pacchetti".

    • Attestato “Agenzia sicura”. In data 22/07/2013 la Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio, certifica quanto segue: "Si attesta che l’Agenzia di Viaggi e Turismo Travered è stata inserita nell’elenco delle “Agenzie sicure” della Regione Lazio, con determinazione n. B02776 del 03/07/2013".

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